Nelle ultime settimane si parla tantissimo della nuova riforma fiscale proposta dal Governo Italiano.
A partire dal 2024, è prevista una “stretta” alle agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia dopo un periodo di tempo all’Estero.
A che punto siamo?
Nel Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri nr. 54 del 16 Ottobre 2023, si legge che:
“Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni.”
Il nuovo regime agevolato si applicherà dunque ai contribuenti che avranno la propria residenza fiscale in Italia a partire dall’anno 2024 in poi.
Il Comunicato prosegue dicendo che:
“Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a €600.000, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei 3 periodi d’imposta precedenti al conseguimento della residenza.”
Rispetto alla “vecchia” normativa, dal 2024 le Imposte ed i Contributi verranno calcolati sul 50% del Reddito, e non più sul 30%.
Inoltre, dal 2024 viene abolita l’ulteriore agevolazione (Imposte e Contributi calcolati solo sul 10% del Reddito) per i contribuenti che, rientrando dall’Estero, spostano la residenza in una delle Regioni del Sud Italia.
Infine, dal 2024 sarà necessario aver vissuto all’Estero per almeno 3 anni, e non più per 2 anni come previsto dalla “vecchia” normativa.
Il Comunicato del Consiglio dei Ministro conclude dicendo che:
“I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei 5 anni successivi.”
In altre parole, bisogna restare in Italia per almeno 5 anni dopo il trasferimento dall’Estero, mentre con la “vecchia” normativa bastavano 2 anni.
Oltre a questo, la normativa del 2024 prevede che:
“l’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo“
La “vecchia” normativa, invece, non prevedeva questo requisito.
Fino al 2023, avevano accesso alle agevolazioni fiscali anche ai contribuenti che, una volta rientrati in Italia, continuavano ad essere dipendenti dello stesso datore di lavoro o dallo stesso gruppo.
Un altro requisito della normativa 2024 è che:
“L’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano“
Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo regime impatriati 2024, occorre fare una precisazione.
I soggetti che trasferiscono la residenza anagrafica entro il 31 Dicembre 2023, rientrano ancora nella “vecchia” normativa.
A confermarlo è il testo della legge in esame, che recita:
“Le disposizioni di cui al primo periodo (art. 16, D.lgs. 147/2015 e s.m.i.) continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.”
Viene data così la possibilità ai contribuenti di “correre ai ripari” e rientrare in Italia con le agevolazioni fiscali relative alla “vecchia” normativa, che sono sicuramente più convenienti.
Rientrando nella “vecchia” normativa, si avrà la possibilità di estendere la durata del beneficio da 5 a 10 anni, se si hanno figli a carico o se si acquista un immobile in Italia.
Per concludere, la norma lascia forti dubbi sulla presenza di un eventuale collegamento tra il trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.
La norma, infatti, non riporta esplicitamente questo requisito e viene lasciata libera interpretazione all’Agenzia delle Entrate.
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