L’Arte di Aprire la tua Società all’Estero vivendo in Italia

Scritto da: Pasquale Cappabianca

La burocrazia e il Fisco Italiano non sono di certo famosi nel Mondo per semplicità e snellezza.

Da un lato, è sicuramente vero che lo Stato offre tante agevolazioni, come ad esempio il Regime Forfettario per le persone fisiche, che abbatte le imposte sul reddito.

Oppure gli aiuti nella forma di Crediti d’Imposta, che riducono le tasse da versare all’Erario.

Tuttavia, per quanto sia possibile ottimizzare l’attività d’impresa per renderla fiscalmente più efficiente, non possiamo chiudere entrambi gli occhi e far finta di niente: l’Italia non è sicuramente il Paese più conveniente al mondo in termini di pressione fiscale.

Viene il nostro aiuto il potente strumento della Società, in quanto essa è dotata di personalità giuridica propria, completamente separata da quella dei Soci.

La Normativa Europea

La libera circolazione dei capitali è uno degli elementi principali del mercato unico dell’UE ed è sancita dal trattato di Maastricht.

Con l’entrata in vigore di tale trattato nel 1994, tutte le restrizioni sui movimenti di capitali e sui pagamenti transfrontalieri sono state vietate.

L’obiettivo della liberalizzazione è consentire la creazione di mercati finanziari europei integrati, aperti ed efficienti.

In qualità di cittadini Italiani, e di conseguenza cittadini Europei, siamo liberi di far circolare il nostro capitale come vogliamo.

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che regola la libera circolazione delle persone e dei capitali, sancisce che:

“Sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.”
(Art. 63 – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea)

Ma cosa significa “movimenti di capitali”?

Significa spostamenti di denaro e beni da un luogo all’altro.

Attenzione:

per “capitali” non si intende esclusivamente il denaro, e quindi finanziamenti e investimenti, ma qualsiasi attività capitalizzabile.

Rientrano nella categoria dei “capitali” anche i beni materiali e immateriali per svolgere l’attività d’impresa, così come rientrano il capitale umano ed il know-how.

L’Unione Europea sancisce un diritto non da poco: la libertà di spostare le attività economiche e finanziarie definibili come “capitale” da un luogo all’altro, e quindi anche da un Paese all’altro.

Per i cittadini Europei, la libera circolazione dei capitali comporta la possibilità di:

  • Aprire un conto in banca all’estero
  • Acquistare azioni di società estere
  • Investire dove è possibile ottenere il miglior rendimento
  • Acquistare beni immobili in un altro Paese.

A questo punto, la domanda sorge spontanea:

Se posso spostare il mio capitale all’estero, significa che posso aprire una società all’estero vivendo in Italia?

La risposta è Sì, ma è subordinata al rispetto delle normative europee e nazionali, al fine di evitare di incorrere nei reati di esterovestizione e di evasione fiscale.

La Normativa Italiana

I principali riferimenti normativi da prendere in considerazione per aprire correttamente una società all’estero sono contenuti all’interno del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR).

In linea generale, le attività detenute all’estero da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia, che sia una persona fisica o una persona giuridica, devono essere comunque dichiarate in Italia.

Questo per permettere all’Agenzia delle Entrate di monitorare i capitali in entrata e in uscita.

Ne consegue che per beneficiare a pieno dei vantaggi fiscali offerti da un altro Paese e per raggiungere un livello superiore di efficienza fiscale, contestualmente all’apertura di una società all’estero sarebbe meglio trasferirsi fisicamente nello stesso Paese.

In questo modo, sia la Società che l’imprenditore saranno fiscalmente residenti nello stesso Paese e nessuno dovrà dichiarare nulla in Italia.

Facciamo un esempio pratico:

Sei una persona fisica fiscalmente residente in Italia e apri una società in Estonia per svolgere attività di digital marketing.

In questo caso, la residenza fiscale sarà:

Imprenditore (Persona Fisica) : Italia

Società (Persona Giuridica) : Estonia

Questo scenario comporta una serie di adempimenti obbligatori, tra cui:

  • Dichiarare il possesso di quota di società Estera nel Quadro RW della tua Dichiarazione dei Redditi
  • Pagare la ritenuta alla fonte del 26% per eventuali dividendi ricevuti dalla società

Il dividendo che riscuoti tramite l’intervento di una banca italiana sarà tassato sull’importo distribuito dalla società in Estonia al netto dell’eventuale tassazione subita dal dividendo all’estero.

In questo particolare scenario, non devi indicare il dividendo nella tua Dichiarazione dei Redditi, in quanto la tassazione del 26% avviene con Imposta Sostitutiva.

In altre parole, l’importo ricevuto non rientra nella base imponibile ai fini IRPEF.

Se invece riscuoti il dividendo estero senza l’intervento di una banca italiana, sarai tenuto ad indicare l’importo ricevuto nel Quadro RM della tua Dichiarazione dei Redditi e tassarlo con l’Imposta Sostitutiva del 26%.

Essendo in vigore un Accordo Bilaterale tra Italia ed Estonia, entrambi i Paesi si sono assicurati che non ci siano casi di doppia imposizione fiscale. Quindi, le imposte sul reddito verranno pagate in un Paese o nell’altro, soltanto una volta.

Un aspetto ancora più importante è il rispetto della normativa sull’Esterovestizione, che si verifica nel momento in cui una società simula di essere residente all’estero per non essere assoggettata al regime tributario italiano.

Per evitare ciò è necessario dare Sostanza Economica alla Società estera ed essere in grado di dimostrare che quest’ultima ha tutto il diritto di essere considerata fiscalmente residente all’estero e non in Italia.

Requisito 1: Sede Legale

“Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Uno degli elementi che definiscono la residenza fiscale di una società in un particolare Stato è la sede legale, ovvero il luogo in cui dall’atto costitutivo la società risulta avere il centro amministrativo dei propri affari.

In genere, la sede legale identifica il luogo in cui si trova l’organizzazione amministrativa dell’impresa.

Da ciò ne consegue che il primo passo per assicurarsi di aprire correttamente una Società all’estero è incorporare la stessa secondo le leggi vigenti nel Paese in questione e di dotarla di una sede legale ubicata nel suddetto Paese.

Ad esempio, se voglio che la mia società sia fiscalmente residente in Portogallo, devo costituire una “Sociedad Por Quotas” rispettando i procedimenti e i requisiti stabiliti dalla normative Portoghese e devo essere sicuro che essa abbia una sede legale situata nel territorio di giurisdizione del Portogallo.

Se non voglio fittare uno spazio fisico e farlo diventare la sede legale della mia società all’estero, esistono tante agenzie e professionisti che offrono un servizio di “registered office” in abbonamento.

Molto volte il servizio è personalizzabile con un numero di telefono aziendale e una scrivania disponibile tutto l’anno.

Requisito 2: Controllo

Si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società se è controllata, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Non si parla di “Controllo” inteso come partecipazione azionaria, ma di controllo amministrativo.

È necessario che la Società estera risulti effettivamente controllata sotto il profilo amministrativo nello stesso Paese estero in cui essa è stata costituita (e non in Italia!)

Il luogo in cui viene esercitato il controllo amministrativo della società estera è dove vengono assunte le decisioni chiave (key decisions), chiamato anche “Place of effective management”.

Tra le key decisions di una società vi sono, ad esempio:

  • Fusione, scissione e cessione di ramo d’azienda
  • Liquidazione
  • Modifiche statutarie
  • Aumenti o diminuzioni del capitale sociale
  • Approvazione del bilancio
  • Distribuzione di dividendi ai soci

E’ di fondamentale importanza che tali decisioni di controllo gestionale e amministrativo vengano effettivamente prese nel Paese in cui si trova la Società estera.

Requisito 3: Amministrazione

“Si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società se è amministrata da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.”

È importante che la Società sia amministrata all’estero.

Questo significa le decisioni importanti riguardanti l’attività societaria devono essere prese all’estero e non in Italia.

Bisogna fare in modo che le riunioni del consiglio di amministrazione in cui si prendono decisioni chiave, come ad esempio l’approvazione del bilancio di esercizio, avvengano fisicamente all’estero.

A prova di ciò è consigliabile conservare tutta la da documentazione di supporto, come ad esempio i biglietti aerei degli amministratori (o dell’amministratore unico) per recarsi almeno una volta l’anno nel Paese dove si trova la sede legale dell’attività.

Requisito 4: Sostanza Economica

E’ necessario fare una piccola premessa: il requisito della Sostanza Economica non ha dei limiti sempre definiti e chiari, ma si basa su un concetto generale che è quello secondo il quale la società abbia una presenza economica “sostanziale” nel Paese in cui si trova.

Maggiore è il grado di Sostanza Economica di cui è dotata la società estera e migliore sarà la determinazione della residenza fiscale all’estero della società.

Ad esempio, alcuni fattori che accrescono il grado di Sostanza Economica di una Società all’estero sono:

  • Ufficio fisico in affitto all’estero, con tanto di registrazione del contatto e tracciabilità dei canoni di locazione pagati regolarmente
  • Partita IVA estera
  • Uno o più amministratori della società residenti all’estero
  • Conto corrente presso una banca fisica all’estero
  • Numero di telefono societario con prefisso estero
  • Attrezzature d’ufficio (stampanti, computer, scrivanie, ecc.) intestate alla società, presenti fisicamente nella sede legale estera
  • Biglietti da visita che riportano sede legale e numero di telefono societario estero
  • Sito web aziendale in lingua estera
  • Dipendenti che siano persone fisiche fiscalmente residenti nel Paese in cui si trova la sede legale
  • Transazioni economiche nel Paese di residenza della società, come fatture relative a bollette della luce e connessione ad internet

In linea generale, quanto più strutturata e performante la Società, maggiore sarà il grado di sostanza economica da rispettare.

Ad esempio, una Società estera con dipendenti, macchinari, uffici e un’articolata compagine sociale e amministrativa dovrà avere molta più sostanza economica all’estero rispetto ad una piccola Società unipersonale, che svolge attività di consulenza on-line e che fattura cifre modeste.

Conclusioni

Aprire la tua Società all’estero vivendo in Italia è possibile, ma resta un’Arte.

L’Arte lo sappiamo bene: non è per tutti (ma può essere insegnata!)

Inoltre, non tutte le attività possono essere svolte con una Società estera mentre si continua a vivere in Italia.

Per evitare di sbagliare occorrono conoscenze approfondite sul tema della Fiscalità Internazionale e sulle leggi fiscali in vigore in Italia e nel Paese in cui si desidera aprire la Società.

Non basta semplicemente rispettare le norme nazionali e internazionali, i requisiti di sede legale, controllo, amministrazione e sostanza economica.

È necessaria un’analisi approfondita delle eventuali implicazioni fiscali e legali di un’operazione del genere.

Aprire una società all’estero ma continuare a vivere in Italia è un’operazione molto delicata, che richiede cura e attenzione.

È sempre consigliabile farsi seguire da Professionisti esperti in materia, che offrano soluzioni personalizzate, al fine di evitare stupide sanzioni e doppie imposizioni fiscali.

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