L’Assegno Unico è un importo mensile che viene erogato dall’INPS a favore delle famiglie con figli.
I beneficiari dell’Assegno Unico sono:
- Lavoratori Autonomi con Partita IVA (sia in Regime Ordinario che in Regime Forfettario)
- Lavoratori Dipendenti
- Disoccupati
- Pensionati
Per tutte e 3 le categorie di beneficiari, l’importo mensile erogato varia in base all’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
La richiesta di Assegno Unico può essere presentata tramite un CAF / Patronato o autonomamente dal Cittadino, effettuando l’accesso alla propria Area Personale sul sito web dell’INPS, nella sezione “Assegno unico e universale per i figli a carico”
Indice:
ToggleChi può presentare la domanda?
La domanda di Assegno Unico per i figli a carico può essere presentata per ogni anno di competenza da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.
La domanda può essere presentata anche dal tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.
Si precisa che nel caso in cui un soggetto sia contemporaneamente tutore di minore e genitore di figlio/i proprio/i deve presentare due domande distinte, una per il minore tutelato e un’altra per i proprio/i figlio/i.
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Nel caso in cui la domanda sia presentata per conto proprio dal figlio maggiorenne, non spettano le maggiorazioni previste dall’art.4 e art.5 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 nonché le maggiorazioni relative alla numerosità del nucleo.
A chi è rivolto?
L’Assegno Unico spetta ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età
Requisiti
L’Assegno Unico per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
Cosa fare prima di presentare la domanda?
L’importo dell’Assegno Unico per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l’ISEE in corso di validità.
Devi essere quindi in possesso di ISEE.
L’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di €45.574,96. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.
Come fare l’ISEE
Per ottenere l’ISEE, si può utilizzare l’ISEE precompilato, che può essere agevolmente ottenuto avvalendosi dell’apposito servizio internet dell’INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
In alternativa, puoi rivolgerti ad un intermediario abilitato a prestare l’assistenza fiscale (CAF).
Come presentare la domanda
La domanda per l’Assegno Unico è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo.
Per le domande che sono presentate per la prima volta nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l’Assegno Unico spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda.
La domanda può essere sempre presentata:
- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi;
- tramite l’app INPS mobile installata su tablet/smartphone; dalla Home Page, selezionare “Assegno unico e universale per i figli a carico”
Importo dell’Assegno Unico
L’importo dell’Assegno Unico è determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di €199,40 per ciascun figlio minore con ISEE fino a €17.090,61, a un minimo di €57,00 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a €45.574,96).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità, per i figli fino a 1 anno di età e per i figli di età compresa tra 1 e 3 anni per i nuclei familiari con almeno tre figli e con ISEE fino alla soglia di €45.574,96. - una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell’assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente
Gli importi corrisposti per i figli minori a carico sono i seguenti:
ISEE | ASSEGNO UNICO FIGLI MINORI |
Fino a €17.090,61 | €199,40 |
Da €20.052,99 a €20.166,92 | €184,00 |
da €30.079,48 a €30.193,41 | €133,90 |
da €40.105,97 a €40.219,90 | €83,80 |
Oltre €45.574,96 o in assenza di ISEE | €57,00 |
Come e quando viene versato l’Assegno?
L’Assegno Unico è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente può indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento per l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo può provvedere autonomamente a inserirla accedendo con le proprie credenziali alla domanda del richiedente.
Si precisa che il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando la modalità di ripartizione al 50% è stata comunicata all’INPS e non è prevista la corresponsione di somme arretrate.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
Ricorda:
L’Assegno Unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF!
Per qualsiasi dubbio o chiarimento sull’Assegno Unico per figli a carico, contatta il nostro Team.
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