Le Società di Capitali, come la S.r.l., la S.r.l.s. e la S.p.a., hanno l’obbligo di dotarsi di un Capitale Sociale, fondamentale per il proprio funzionamento.
Le ditte individuali ed i liberi professionisti con Partita IVA, invece, non hanno alcun obbligo di versamento di Capitale Sociale, in quanto l’unica fonte di finanziamento per l’attività di business è rappresentata dalle disponibilità personali del titolare ed, eventualmente, da prestiti e finanziamenti da parte di terzi soggetti.
Indice:
ToggleCos’è il Capitale Sociale?
Il Capitale Sociale è la somma di tutti i versamenti e i conferimenti dei soci a titolo di Capitale di Rischio.
Tali importi vengono messi a disposizione della Società da parte di ciascun socio e sono soggetti al rischio d’impresa.
In altre parole, i versamenti ed i conferimenti effettuati a titolo di Capitale Sociale rappresentano il “rischio” che i soci scelgono di correre per partecipare alla vita della società.
Ricorda:
Le Società di Capitali hanno un’autonomia patrimoniale perfetta.
Ciò significa che sono enti giuridici indipendenti, completamente separati dai soci, e godono di “vita propria”.
Di conseguenza, i soci sono responsabili per le obbligazioni sociali solo limitatamente al Capitale Sociale sottoscritto e non ne rispondono con tutto il patrimonio personale, che resta separato dalla vita della società.
A cosa serve il Capitale Sociale?
Per funzionare correttamente e svolgere la propria attività, le Società di Capitali hanno bisogno di sostenere dei costi e di far fronte a degli investimenti.
Il Capitale Sociale serve proprio a questo, ovvero a mettere a disposizione della società le risorse necessarie per il suo funzionamento.
E’ vero che una società può sostenersi anche con fonti di finanziamento esterne, come prestiti bancari e finanziamenti da privati, ma è necessario che almeno una quota di finanziamento provenga direttamente dai soci.
Questi ultimi “iniettano” all’interno della società un certo ammontare di capitale di rischio e sanno che, nel caso in cui le cose dovessero andare male, potrebbero vederlo diminuire o addirittura sparire.
Differenza tra Capitale Sociale “Sottoscritto” e “Versato”
Il Capitale Sociale sottoscritto è quello che i soci si sono impegnati a versare, mentre quello versato è quello composto dai conferimenti effettivamente realizzati dai soci.
In altre parole, il Capitale Sociale sottoscritto è quello che ciascun socio “promette” di versare nelle casse della Società, mentre il Capitale Sociale versato è quello effettivamente trasferito dai soci alla Società.
Ad esempio, i soci di una S.r.l. possono deliberare in sede di assemblea un aumento di capitale sociale di €15.000, che andrà quindi sottoscritto immediatamente ma non necessariamente versato.
I soci, infatti, possono eseguire il versamento anche in un momento successivo.
Nel momento in cui lo ritengono necessario, sarà compito del Consiglio di Amministrazione o dell’Amministratore Unico quello di “richiamare” i versamenti di capitale sociale ancora dovuti dai soci, i quali procederanno quindi al versamento del capitale sottoscritto.
Tuttavia, in fase di costituzione di una Società di Capitali, è previsto che il Capitale Sociale venga interamente sottoscritto dai soci e che questi ultimi procedano al versamento di almeno il 25% contestualmente alla costituzione.
Ad esempio, se si costituisce una S.r.l. con Capitale Sociale pari ad €10.000, i soci devono versare almeno €2.500 in fase di costituzione (il 25% di €10.000).
Potranno versare i restanti €7.500 in un momento successivo, spontaneamente o quando l’Organo Amministrativo lo ritiene necessario.
Capitale Sociale Minimo
Ciascun tipo di Società di Capitali deve essere dotata di un Capitale Sociale minimo, stabilito dalla Legge.
Il Capitale Minimo per poter costituire una Società di Capitali deve ammontare a:
Tipo di Società | Capitale Sociale Minimo |
S.r.l.s. | €1 |
S.r.l. | €10.000 |
S.p.a. | €50.000 |
La disciplina della S.r.l.s. prevede che, in fase di costituzione, il Capitale Sociale Minimo oltre ad essere sottoscritto, debba essere anche interamente versato.
Il versamento di Capitale Sociale per le S.r.l.s. può avvenire esclusivamente in contanti.
Per quanto riguarda invece le S.r.l. e le S.p.a., in fase di costituzione bisogna sottoscrivere almeno tutto il Capitale Sociale Minimo, rispettivamente di €10.000 e di €50.000, ma i soci possono versarne solo il 25% quando costituiscono la società.
Il restante 75% potrà essere versato in momenti successivi.
Quali beni si possono conferire come Capitale Sociale?
Per costituire una S.r.l. o una S.p.a., il Capitale Sociale Minimo da sottoscrivere è pari rispettivamente a €10.000 ed €50.000.
Ciò significa che i Soci dovranno conferire alla Società denaro o beni in natura dal valore complessivo di almeno €10.000 o €50.000.
Ma quali tipi di beni sono Conferibili?
Mentre nella S.r.l.s. è conferibile solo il denaro, per la S.r.l. e la S.p.a. le possibilità di conferimento di ampliano.
La normativa vigente prevede che possano essere conferiti in una S.r.l. ed in una S.p.a. tutti gli elementi dell’Attivo suscettibili di valutazione economica, e quindi:
- Denaro
- Beni in Natura
- Crediti
- Prestazioni di Servizi
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