Ogni anno, le Società a Responsabilità Limitata devono versare un’Imposta sul Reddito, calcolata applicando una percentuale fissa del 24% al Reddito Imponibile.
L’Imposta, denominata “IRES” o “Imposta sul Reddito delle Società”, è dovuta solo se il Reddito Imponibile è positivo.
Se il Reddito Imponibile si configura come una Perdita, l’IRES non va versata.
Ma come si calcola l’IRES?
Vediamolo insieme.
Indice:
ToggleCos’è l’IRES?
L’IRES è l’Imposta sul Reddito delle Società.
È un’Imposta proporzionale al Reddito Imponibile delle Società, per cui maggiore è il Reddito Imponibile generato ogni anno e maggiore sarà l’IRES annuale da versare all’Erario.
L’aliquota IRES è fissa al 24%.
A differenza dell’IRPEF, che prevede l’applicazione di aliquote differenti a seconda dei vari scaglioni di Reddito, l’IRES è una Flat-Tax.
Ciò significa che l’aliquota del 24% non subisce alcuna variazione in base al Reddito Imponibile, ma resta sempre in misura fissa.
Come si calcola?
Per calcolare l’IRES da versare è necessario determinare il Reddito Imponibile, sul quale va applicata l’aliquota del 24%.
Per calcolare il Reddito Imponibile si parte dal Risultato di Esercizio ante-imposte, che può essere un Utile o una Perdita.
Dal Risultato ante-imposte si procede in questo modo:
- Si sommano le Variazioni in Aumento
- Si sottraggono le Variazioni in Diminuzione
Al fine di determinare l’IRES corrente occorre individuare le variazioni in aumento da apportare al risultato netto di bilancio per determinare il reddito imponibile IRES.
Le variazioni in aumento si suddividono in variazioni in aumento di natura permanente ed in variazioni in aumento di natura temporanea.
Le variazioni in aumento di natura permanente sono relative a componenti di reddito per le quali è disposta la totale o parziale indeducibilità.
Tali componenti di reddito non concorreranno al reddito imponibile IRES nei successivi periodi d’imposta.
Le variazioni in aumento di natura temporanea sono relative a componenti di reddito per le quali il legislatore fiscale ha disposto la deducibilità in un esercizio differente rispetto a quello di imputazione in bilancio.
Tali componenti di reddito concorreranno alla determinazione della base imponibile IRES nei successivi
periodi d’imposta.
Variazioni in aumento di natura permanente
Le principali variazioni in aumento di natura permanente sono:
- Imposte e tasse indeducibili
- Erogazioni liberali
- Utilizzo di mezzi di trasporto a deducibilità limitata
- Sopravvenienze passive
- Utilizzo di impianti a telefonia fissa e mobile
- Rimborsi per spese di trasferta
- Spese per alberghi e ristoranti
- Spese di rappresentanza
- Minusvalenze relative a partecipazioni esenti
Queste variazioni in aumento possono essere totali (100% del Costo) oppure in percentuale, in base alle diverse aliquote di deducibilità del Costo.
Variazioni in diminuzione di natura permanente
Le principali variazioni in diminuzione di natura permanente sono:
- Dividendi (percepiti e contestualmente contabilizzati)
- Proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o a imposta sostitutiva ed alcune tipologie di sopravvenienze attive
- Cessioni di partecipazioni da cui sono derivate plusvalenze
- Accantonamenti al TFR
- 10% dell’IRAP pagata nell’anno
- IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato (in vigore dal 2012)
- Maxi ammortamenti e maxi canoni di leasing
- Iper-ammortamenti
In caso di percezione di dividendi da parte della società si rende necessaria una variazione in diminuzione nel caso in cui il dividendo sia contabilizzato secondo il criterio di cassa. La società deve aver operato una variazione in diminuzione del 95% del dividendo incassato (parte non imponibile dello stesso).
Occorre verificare che il dividendo sia stato effettivamente percepito nel periodo d’imposta (tale verifica può essere effettuata da un esame dei mastrini contabili).
Variazioni in aumento di natura temporanea
Le principali variazioni in aumento di natura temporanea sono:
- Rimanenze contabilizzate in misura inferiore
- Compensi agli amministratori, tasse varie e contributi associativi
- Interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili
- Ammortamenti
- Marchi ed avviamento
- Svalutazione dei crediti
- Spese di manutenzione e riparazione ordinaria su beni propri
- Accantonamenti per rischi ed oneri
- Interessi passivi di mora
I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili per cassa, ossia nell’esercizio in cui sono effettivamente pagati. I predetti compensi devono essere contabilizzati nell’esercizio in cui maturano; se
nel corso dell’esercizio i medesimi non sono stati pagati in tutto o in parte, occorre effettuare la relativa variazione in aumento.
Vuoi saperne di più sui compensi agli Amministratori?
Dai un’occhiata al nostro articolo:
Variazioni in diminuzione di natura temporanea
Le principali variazioni in diminuzione di natura temporanea sono:
- Plusvalenze rateizzate
- Dividendi non percepiti nell’esercizio ma contabilizzati
- Interessi di mora attivi
- Utili su cambi da valutazione
Le plusvalenze realizzate dalla cessione di cespiti posseduti da più di 3 anni possono concorrere a formare il reddito di impresa, anziché per l’intero nel periodo di imposta di competenza, in un massimo di cinque quote costanti nel periodo di imposta di competenza e nei quattro successivi.
Determinazione dell’IRES
Una volta aggiunte e sottratte tutte le eventuali variazioni in aumento ed in diminuzione, permanenti e temporanee, dal Risultato di Esercizio, si ottiene il Reddito Imponibile.
A quest’ultimo va applicata l’aliquota IRES del 24%.
L’IRES si paga attraverso il modello F24, apponendo gli adeguati codici tributo che variano a seconda del pagamento che stai effettuando. Infatti, per ciò che riguarda l’IRES, vanno considerate diverse rate che si dividono principalmente in saldi ed eventuali acconti.
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